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divisione
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Il presupposto necessario di una divisione ereditaria è che il de cuius, cioè il soggetto venuto a mancare, abbia istituito più eredi per quote ideali e non per singoli beni, concretamente individuati.
Le norme sulla divisione ereditaria costituiscono una disciplina differente rispetto a quella generale sulla divisione ordinaria (art. 1100 c.c.); infatti in quest’ultimo caso si divide un singolo bene mentre nella divisione ereditaria un complesso patrimonio fatto di attività, passività, diritti e obblighi.
Divisione contrattuale
La divisione può essere effettuata contrattualmente con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione. Se il contratto di divisione ereditaria riguarda beni immobili, ne è richiesta la forma scritta a pena di nullità. Se il contratto riguarda beni immobili o beni mobili registrati ne è prevista anche la trascrizione nei pubblici registri.
Il contratto di divisione, il pił delle volte si parla di quella ereditaria, può essere annullato per violenza o dolo mentre è escluso l’annullamento per errore. È ammesso, però, l’annullamento qualora l’errore cada sui presupposti della divisione ereditaria (es. testamento, numero di eredi etc.) Analogamente si procede allorché emerge l’esistenza di un testamento non scoperto al momento della divisione. Si ritiene, in tal caso, che il contratto di divisione sia radicalmente nullo.
Se per errore sono stati omessi dei beni v’è l’apposito rimedio del supplemento di divisione.
Se invece è la stima dei beni ad essere erronea si applica la rescissione per lesione oltre il quarto, applicabile ad ogni atto che abbia l’effetto di determinare la divisione ereditaria.
Questa azione si distingue da quella generale di rescissione per lesione perché non si richiede, alcun approfittato dello stato di bisogno. È sufficiente che la porzione assegnata ad uno dei condividenti non corrisponde al valore della quota e che questa sproporzione superi il quarto. L’azione è soggetta ad un termine prescrizionale di due anni dalla divisione. Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può evitarla offrendo un supplemento in danaro o in natura.
Divisione giudiziale
Ciascun coproprietario e/o coerede può chiedere la divisione giudiziale. Al giudizio debbono partecipare tutti i condividenti.
Nel procedimento è possibile distinguere alcune fasi fondamentali: preliminarmente si procede alla stima dei beni; successivamente si formano le porzioni in proporzione alla quota di ciascuno.
Ciascuno dei coeredi ha diritto alla sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell’eredità. Questa regola ideale può incontrare delle eccezioni allorché vi siano beni indivisibili o allorché la divisione venga ritenuta non opportuna nell’interesse della pubblica economia o dell’igiene. Se questi beni non vengono assegnati per l’intero ad uno o più coeredi (con obbligo di pagamento del conguaglio) dovranno essere venduti all’asta affinché il ricavato possa essere diviso tra i coeredi.
Procedimento di divisione
Principio importante è quello che salvaguarda l’integrità degli immobili. L’art 720 c.c. afferma che se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o la cui divisione recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si pro-cede alla vendita all’incanto.
Altro principio importante è quello del retratto successorio. In pratica, il coerede che vuole vendere a terzi la sua quota o una parte di essa, deve notificare la proposta di vendita, con l’indicazione del prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato entro due mesi dall’ultima delle notificazioni.
Se il coerede non ha effettuato la notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dal terzo compratore e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che vogliano esercitare il diritto di riscatto sono più di uno, la quota è assegnata a tutti in parti uguali (art. 732 c.c.).
Nel caso di specie i coeredi possono da un lato agire contro il coerede per il risarcimento del danno e dall’altro possono sostituirsi al terzo acquirente nell’acquisto della quota ereditaria al prezzo pagato e non all’effettivo valore di mercato.
La norma mira a tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di divisione in modo da evitare che esse avvengano tra persone diverse dagli istituiti. Per questo è necessario che vi sia ancora una situazione di comunione tant’è che il diritto di riscatto può essere esercitato finché dura lo stato di comunione ereditaria (e sempre entro 10 anni dalla alienazione).
Collazione
L’istituto della collazione è previsto per mantenere, in materia successoria, tra i coeredi (discendenti e coniuge) del de cuius la proporzione delle quote fissata dal legislatore, indipendentemente dalle donazioni che il de cuius abbia effettuato in vita.
Sicché ciascun coerede, in sede di divisione ereditaria, deve imputare alla propria quota i beni che abbia ricevuto in donazione dal de cuius salvo che lo stesso (nella donazione o nel testamento) abbia diversamente disposto.
Non sono soggette comunque a collazione le spese ordinarie effettuate nei confronti dei figli per mantenimento, istruzione, educazione, malattia, abbigliamento, nozze etc. né le donazioni di modico valore effettuate nei confronti del coniuge.
È soggetto a collazione ciò che il de cuius abbia speso in favore dei discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per l’avviamento alla professione etc.
Sono soggetti a collazione tutti gli atti di liberalità (salvo le eccezioni anzidette) ancorché non rivestano la forma della donazione stipulata con atto pubblico, quindi anche le cd. donazioni indirette.
Sono obbligati reciprocamente alla collazione i figli, gli altri discendenti e il coniuge del de cuius. L’obbligo non sussiste nei confronti delle altre categorie di successibili chiamate contemporaneamente alla successione.
La collazione dei beni immobili viene effettuata conferendo il bene in natura o imputando il valore alla quota del coerede donatario. In caso di beni mobili la collazione si effettua esclusivamente per imputazione.
Come si procede alla collazione?
La collazione può essere effettuata:
- Per imputazione: il donatario deve imputare alla sua quota il valore dei beni donati. La collazione dei beni mobili si fa solo per imputazione, mentre per i beni immobili il donatario non dispensato può scegliere tra l’imputazione del valore o il conferimento in natura. Nell’imputazione del valore in genere il coerede conserva la proprietà dei beni ricevuti in donazione limitandosi a calcolare il valore della quota ereditaria che gli tocca
- Per conferimento in natura: quando il donatario retrocede il bene ricevuto con donazione alla massa ereditaria.