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diffamazione
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Codice penale italiano
La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall’art. 595 del Codice Penale secondo cui: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
- Articolo: 595 c.p.
- Competenza Giudice di Pace I e II co.: Tribunale monocratico altre ipotesi
- Procedibilità: a querela della parte offesa
- Arresto: no
- Fermo: no
- Pena prevista: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 Euro per le ipotesi del I comma; reclusione fino a due anni o multa fino a 2065 Euro per le ipotesi previste dal II comma; reclusione da 6 mesi fino a tre anni o multa non inferiore a 516 Euro per le ipotesi previste dal III comma.
La condotta perseguibile
La norma punisce chi, comunicando con più persone, offende l’onore e/o il decoro di una persona non presente. Tre sono gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l’offesa all’onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l’assenza della persona offesa.
L’assenza del soggetto passivo si deduce dall’inciso fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (che si riferisce all’ingiuria, art.594 C.P.).
Per realizzare una comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la divulgazione della notizia avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno compresi gli eventuali concorrenti nel reato.
È opinione che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi, in tal caso, il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona.
Bene giuridico tutelato
La norma tutela il bene giuridico dell’onore (ex Art. 517): è dunque il sentimento e l’idea che ciascuno ha di sé. In senso oggettivo, al contrario, l’onore va inteso come il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale. In questa seconda accezione si parla comunemente anche di “reputazione”.
Cause di giustificazione
Tra le cause di giustificazione comuni che si applicano generalmente alla diffamazione vi sono l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere (art. 51 C.P.).
Ai sensi dell’art. 596 del codice penale l’autore della diffamazione non è ammesso a provare la verità dei fatti se non in casi espressamente previsti.
Il diritto di cronaca e critica
In particolare, i diritti di cronaca e di critica trovano fondamento nell’art. 21 della Costituzione, che sancisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
In particolare, la giurisprudenza, ha sancito i limiti del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie perché il reato di diffamazione possa trovare una causa di giustificazione. Ovvero, perché operi la scriminante, è necessario:
- Che vi sia un interesse pubblico alla notizia
- Che i fatti narrati corrispondano a verità
- Che l’esposizione dei fatti sia corretta e serena.
La provocazione come esimente
Ai sensi dell’articolo 599 del C.P., secondo comma: “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94 e 595 nello stato ira” determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
E questa è la c.d. provocazione: circostanza comune sia all’ingiuria che alla diffamazione, che è configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.
Lo stato d’ira, unitamente all’immediatezza della reazione (“appena dopo” il fatto ingiusto) vengono applicate anche in casi di diffamazione a mezzo stampa, in cui l’immediatezza della reazione non sarebbe configurabile.
Si deve inoltre osservare come l’ingiuria differisca dalla diffamazione perché la prima prevede la presenza della persona offesa.
La calunnia, in un linguaggio giuridico, prevede di contro una denuncia ad una pubblica autorità di qualcuno che si sa essere innocente.
La querela della persona offesa
La Querela (artt. 336-340 c.p.p.) è la dichiarazione con la quale un soggetto chiede allo Stato che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Può essere presentata oralmente o per iscritto al P.M. o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria non oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.).
Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e remissione (art. 340 c.p.p.).
La remissione, per essere valida, deve essere però accettata dal querelato. Si ricorda come il reato in oggetto è perseguibile unicamente se viene proposta la querela dalla parte che si ritiene offesa.
Se però la persona offesa viene a conoscenza della stessa, allora può proporre querela entro 6 anni dal fatto ed entro tre mesi dalla scoperta del fatto stesso.
Le offese ricevute via internet
Per le offese ricevute via Internet è possibile spostare l’individuazione dei fatti utilizzando l’aiuto delle strutture pubbliche, di solito si propone la c.d. “querela contro ignoti da identificare” connessa con la notevole difficoltà di individuazione certa dell’autore delle offese.
Detta tipologia di querela viene spesso usata anche in casi in cui il soggetto, da cui il querelante ritiene di esser stato offeso, sia apparentemente identificabile.
L’azione civile
Con la sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 della Corte di Cassazione è stato fissato il criterio, poi recepito unanimemente, che chi sente leso il proprio onore può chiedere direttamente il risarcimento con un’azione davanti al giudice civile, senza la necessità di una querela in sede penale.
La competenza per territorio della diffamazione attraverso internet
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6591 8 maggio 2002: Ordinanza della Corte di cassazione sez. III n. 6591 - 8 maggio 2002 ha stabilito che la competenza territoriale va individuata nel foro dove risiede la persona che si sente offesa dalle affermazioni contenute su pagine web.